Home Appunti - Bilješke Al sostituto del Sindaco del Comune o della Città e del Presidente della Regione eletto dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale è assegnato il ruolo di ficus
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Autor Zilli   
ÄŒetvrtak, 03 Prosinac 2020 06:56
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Fino al 2013, tutte le procedure elettorali a livello di unità d’autogoverno locale e regionale erano disciplinate da regole elettorali che prevedevano il suffragio attivo e passivo di tutti i cittadini, indipendentemente dalla nazionalità, con candidature congiunte, liste elettorali ed elezione congiunta, cioè contemporaneamente, con la stessa modalità e la medesima procedura, sia per i membri degli organi rappresentativi (Consigli comunali e municipali e Assemblee regionali), sia per i Sindaci / Presidenti delle unità d’autogoverno locale / regionale e i loro sostituti nelle elezioni dirette. In conformità con la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, nell’unità di autogoverno locale e regionale, nella quale in base alle disposizioni della medesima Legge costituzionale si deve assicurare la rappresentanza proporzionale dei membri del suo organo rappresentativo dalle file degli appartenenti alle minoranze nazionali, si assicura la rappresentanza dei rappresentanti delle minoranze nazionali nel suo organo esecutivo (articolo 22).

 

La Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) e la Legge sulle elezioni locali, adottate alla fine del 2012 e applicate nelle elezioni locali del 2013 e 2017, prescrivono regole elettorali diverse. Tali Leggi prescrivono varie modalità e procedure per l’elezione del Sindaco / Presidente dell’unità d’autogoverno locale / regionale e del/i loro sostituto/i. Vale a dire, tutti i cittadini-elettori hanno il diritto di scegliere un candidato a Sindaco / Presidente dell’unità d’autogoverno locale / regionale e il/i loro sostituto/i su una scheda elettorale, mentre gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno il diritto e l’opportunità di scegliere su una apposita scheda un candidato come loro sostituto dalle file della minoranza nazionale della quale fanno parte. Sulla base della diversa legittimità elettorale così acquisita, si prescrivono poteri diversi in relazione ai Vicesindaci / Vicepresidenti se la cessazione del mandato di Sindaco / Presidente avviene dopo lo scadere dei primi due anni di mandato, ovvero in tal caso:

-il sostituto che svolge la funzione di Sindaco / Presidente dell’unità d’autogoverno locale / regionale è il sostituto eletto alle elezioni dirette assieme al Sindaco / Presidente che diventa così l’organo esecutivo e ha tutti i diritti e doveri del Sindaco / Presidente; mentre

-per il sostituto del Sindaco / Presidente eletto dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale tale possibilità non è stata nemmeno presa in considerazione, e tanto meno stabilita. É abbastanza ovvio che tali disposizioni prescrivono due categorie di Vicesindaci / Vicepresidenti (il sostituto che si candida assieme al Sindaco / Presidente ed eccezionalmente può diventare l’organo esecutivo e svolgere le funzioni di Sindaco / Presidente, in caso di cessazione del suo mandato dopo due anni, e il sostituto eletto dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale la cui candidatura è indipendente / particolare e i cui poteri sono ridotti), e così facendo si discrimina il sostituto del Sindaco / Presidente eletto tra gli appartenenti della minoranza nazionale, e ciò viene presentato come “discriminazione positiva”, poiché agli appartenenti alla minoranza nazionale è consentito votare sia per il Sindaco / Presidente sia per il sostituto dalle loro file (ed è irrilevante il fatto che detta funzione sia stata ridotta a un ruolo decorativo e onorario, cioè ruolo senza alcuna autorità!).

Considerando che l’organo esecutivo dell’unità di autogoverno locale e regionale, nel Comune è il Sindaco, nella Città è il Sindaco e nella Regione è il Presidente, ed eccezionalmente l’organo esecutivo è il sostituto che viene eletto alle elezioni dirette insieme al Sindaco / Presidente, quando la cessazione del suo mandato si verifica dopo lo scadere dei primi due anni di mandato, si impongono le seguenti domande:

-come è possibile che il Vicesindaco / Vicepresidente eletto tra gli appartenenti alla minoranza nazionale svolga la funzione di rappresentante della minoranza nazionale nell’organo esecutivo se non è membro dello stesso organo esecutivo?

-come è possibile che il Vicesindaco / Vicepresidente eletto tra gli appartenenti alla minoranza nazionale rappresenti la sua minoranza nazionale in un organo composto da una sola persona (Sindaco / Presidente), ed eccezionalmente (il Vicesindaco / Vicepresidente eletto insieme al Sindaco / Presidente) da un’altra singola persona?

Orbene, poiché l’organo esecutivo è composto da una sola persona (cioè dal Sindaco / Presidente), il Vicesindaco / Vicepresidente eletto tra gli appartenenti alla minoranza nazionale dovrebbe svolgere la funzione di rappresentante della sua minoranza nazionale nell’organo esecutivo, ovvero dovrebbe essere il rappresentante della sua minoranza nella testa del Sindaco / Presidente. Ingegnoso! C’è un termine medico per una condizione in cui due persone vivono nello stesso corpo: schizofrenia! Inoltre, le suddette leggi non prevedono / prescrivono la possibilità per un Sindaco / Presidente di essere appartenente ad una minoranza nazionale: certo, e perché dovrebbe esserlo?! L’appartenente alla minoranza nazionale è solo nato in Croazia, ha sempre vissuto e pagato le tasse in Croazia ed ha la cittadinanza croata!? Questo è un ovvio esempio di un  tentativo di ghettizzare ed emarginare politicamente le minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, e per usare un eufemismo, le minoranze nazionali nel prossimo futuro possono solo sperare in serate di poesia o nella settimana di gastronomia e altra cultura nel loro luogo, che saranno aperte / inaugurate dal sostituo “decorativo” del Sindaco di tale Comune / Città e del Presidente della Regione.

Poiché lo stato giuridico in vigore, di cui sopra, non era sufficientemente chiaro, le proposte della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) e della Legge sulle elezioni locali, che sono attualmente in fase di consulenza elettronica pubblica (fino al 23 novembre 2020), rappresentano un ulteriore e ancor peggiore passo nella violazione dei diritti acquisiti delle minoranze nazionali,

non garantiscono la tutela e la promozione di una reale uguaglianza dei gruppi nazionali che si trovano svantaggiati come i valori più elevati dell’ordine costituzionale della Repubblica di Croazia, cioè costituiscono una discriminazione diretta, perché mettono gli appartenenti alle minoranze nazionali e i rappresentanti eletti soltanto da loro in una situazione di svantaggio, in relazione ad altre persone in una situazione analoga. Tenuto conto di tutto ciò, poiché non mirano a migliorare la posizione delle minoranze nazionali, sono da ritenersi una segregazione, perché rappresentano una separazione forzata e sistematica delle persone su base nazionale.

Le proposte dispongono che il Presidente della Regione con più di 250.000 abitanti e il Sindaco della Città con più di 100.000 abitanti abbiano due sostituti e che il Presidente della Regione con un massimo di 250.000 abitanti e il Sindaco della Città con oltre 35.000 e fino a 100.000 abitanti o che è capoluogo della Regione (indipendentemente dal numero degli abitanti) abbiano un sostituto, e stabiliscono che qui si tratta di Vicesindaci / Vicepresidenti eletti assieme ai Sindaci / Presidenti. Ciò significa che il Sindaco dell’unità d’autogoverno locale con meno di 35.000 abitanti non dispone più di un sostituto (del Vicesindaco) eletto insieme a lui. Nelle proposte citate si garantisce il diritto alla rappresentanza della minoranza nazionale nell’organo esecutivo dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale), ma tale diritto si riduce, ossia è ridotto a un ruolo decorativo e onorario, cioè a un ruolo senza alcuna autorità. Nelle attuali disposizioni di legge in vigore, “in caso di assenza prolungata o altri impedimenti allo svolgimento delle proprie mansioni, il Sindaco del Comune e della Città ed il Presidente della Regione vengono sostituiti dal rispettivo sostituto, conformemente allo statuto, e, in conformità allo statuto, il Sindaco del Comune e della Città ed il Presidente della Regione possono demandare l’attuazione di determinati compiti di propria competenza ai rispettivi sostituti, e nello svolgere i compiti affidatigli, il sostituto è in dovere di attenersi alle indicazioni del Sindaco del Comune e della Città e rispettivamente del Presidente della Regione, poiché affidando l’attuazione di determinati compiti di propria competenza al sostituto, non viene a cessare la responsabilità del Sindaco del Comune e della Città o del Presidente della Regione per la loro attuazione” (articolo 43, della vigente Legge sull’autogoverno locale e territoriale -regionale). Nelle proposte di Legge, che sono in fase di consultazione elettronica pubblica, ci si spinge oltre e stabilisce che “in caso di assenza prolungata o altri impedimenti allo svolgimento delle proprie mansioni, il Sindaco del Comune e della Città ed il Presidente della Regione vengono sostituiti dal rispettivo sostituto che è eletto insieme a loro, conformemente allo statuto, e il Sindaco del Comune e della Città ed il Presidente della Regione che hanno un sostituto, in conformità allo statuto, possono demandare l’attuazione di determinati compiti di propria competenza ai rispettivi sostituti eletti insieme a loro, e nello svolgere i compiti affidatigli, il sostituto è in dovere di attenersi alle indicazioni del Sindaco del Comune e della Città e rispettivamente del Presidente della Regione, poiché affidando l’attuazione di determinati compiti di propria competenza al sostituto, non viene a cessare la responsabilità del Sindaco del Comune e della Città o del Presidente della Regione per la loro attuazione” (articolo 18 della proposta di legge che modifica l’articolo 43 della vigente Legge sull’autogoverno locale e territoriale -regionale). Ciò significa che i poteri sono stabiliti solo per il Vicesindaco / Vicepresidente eletto insieme al Sindaco / Presidente, e non sono previsti poteri per il sostituto in generale, ossia per il Vicesindaco / Vicepresidente eletto dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale. Le proposte di legge stabiliscono che, se durante il mandato del Sindaco che non ha un sostituto, si verificano circostanze per le quali non è in grado di svolgere le sue funzioni per assenza prolungata o altri motivi di impedimento, l’organo rappresentativo (il Consiglio comunale o municipale) nomina un Vicesindaco temporaneo, al quale è impedito di svolgere ulteriormente le sue funzioni di membro dell’organo rappresentativo mentre è Vicesindaco ad interim, e in quanto sostituto ad interim è autorizzato a svolgere solo i compiti ordinari e necessari per assicurare il buon funzionamento del Comune, ossia della Città, e durante la sostituzione del Sindaco egli esercita i diritti del Sindaco, cioè dell’organo esecutivo. Se il mandato del Vicesindaco / Vicepresidente eletto dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale scade prima della scadenza del mandato, saranno indette elezioni anticipate per il sostituto dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale.

Tenuto conto delle soluzioni giuridiche proposte, in base alle quali il Vicesindaco / Vicepresidente eletto tra gli appartenenti alla minoranza nazionale non ha autorità, competenze, obblighi, compiti  e la sua funzione è ridotta a un ruolo decorativo e onorario, si potrebbe sostenere che il legislatore si sia ispirato dal ruolo svolto in quasi trent’anni del deputato della minoranza nazionale italiana al Parlamento croato. Riteniamo infondato e inaccettabile ridurre il diritto alla rappresentanza degli appartenenti alla minoranza nazionale nell’organo esecutivo per essere attivamente coinvolti nella gestione del territorio e delle risorse dell’unità di autogoverno locale e regionale alla mera formalità e semplice assicurazione di un impiego pubblico all’appartenente alla minoranza nazionale con il compito di servire come l’ultimo dei Moicani nella sua riserva, cioè come rarità da esporre per l’arricchimento dell’offerta turistica e/o per guadagnare qualche punto dai politici europei, dando la parvenza che ci si sta impegnando al massimo possibile per tutelare la minoranza nazionale (autoctona).

Ažurirano Četvrtak, 03 Prosinac 2020 07:03
 
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